(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 28 set – Il Tar Lombardia, ordinanza 1864 di oggi, ha stabilito che e’ legittima la domanda di accesso ai fogli di calcolo utilizzati per determinare le tariffe applicate dall’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, presentata da Set Distribuzione (societa’ del Gruppo Dolomiti Energia, che svolge attivita’ di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino, subentrata nel 2005 ad Enel Distribuzione).

 L’AEEGSI, invece, aveva negato l’accesso adducendo ragioni di riservatezza.

Roma, 28 set – Per il Tar infatti le eccezioni di inammissibilita’ formulate dall’AEEGSI sono infondate in quanto ‘non sono ravvisabili controinteressati in senso formale e sostanziale, non essendo la domanda di accesso dell’interessata rivolta a documenti che riguardino soggetti specificamente indicati’. Inoltre la domanda di accesso riguarda ‘specificamente i fogli di calcolo utilizzati per la determinazione della tariffa applicata alla ricorrente e ad un campione, da scegliersi a cura dell’AEEGSI, di fogli di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe di altri operatori’, per cui ‘avendo l’istanza ad oggetto specifici atti non e’ possibile affermare che essa sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull’attivita’ amministrativa’. Infine, conclude il Tar, le esigenze di riservatezza possono essere tutelate ‘attraverso l’oscuramento dei dati identificativi dell’operatore cui si riferisce il foglio di calcolo reso disponibile alla
ricorrente’. L’Autorita’ ha 30 giorni per esibire la documentazione richiesta dalla ricorrente.  SENTENZA TAR LOMBARDIA SU ACCESSO ATTI