Respinto il ricorso contro la delibera del Comune di Comano Terme per la proposta di project financing per la realizzazione del sistema di distribuzione gas

Il TAR di Trento ha respinto il ricorso di Dolomiti GNL contro il Comune di Comano Terme e nei confronti di Liquigas con cui Dolomiti GNL chiedeva l’annullamento della delibera di Giunta del 4 settembre 2017 con cui è stata recepita e ritenuta meritevole di interesse pubblico la proposta di project financing per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di distribuzione e fornitura di gas naturale nella frazione di Ponte Arche nel Comune di Comano Terme inoltrata da Liquigas. Dolomiti GNL contestava la disposizione introdotta dal Comune nel bando di gara nella parte in cui prevede, in caso di revoca della concessione a seguito dell’indizione della gara d’ambito da parte della Provincia di Trento, la preventiva rinuncia da parte del gestore uscente ad agire nei confronti del Comune per il rimborso del valore degli impianti.  STAFFETTA 30/11/2018

 Sciara ha seguito la vicenda come consulente del CEIS, Consorzio Elettrico Industriale di Stenico, interessato alla metanizzazione del Comune di Comano Terme e di altri Comuni limitrofi non ancora dotati di questo servizio. La sentenza del TAR non interessa direttamente il CEIS, che sta valutando varie possibilità per metanizzare i Comuni di suo interesse, in primis la trattativa in corso tra Provincia di Trento, RETRA GAS e SNAM per il completamento della dorsale che da Tione dovrebbe arrivare a Riva del Garda. Questo progetto, se realizzato, permetterebbe la metanizzazione dei Comuni di quell’area attraverso la fornitura di gas naturale dalla rete nazionale di trasporto e non attraverso costosi impianti a GNL. Ci preme sottolineare che la sentenza del TAR ritiene che la distribuzione del gas naturale ai clienti finali partendo da gas liquefatto (GNL) è parte del sistema di distribuzione del gas naturale e come tale deve far riferimento alle norme vigenti per questo servizio. In particolare la sentenza, al punto 5.3., richiama espressamente, ritenendone corretta la sua applicazione, l’art. 14 del  D.Lgs 164/2000 per quanto attiene le modalità di rimborso al gestore uscente che, in occasione della gara d’ambito, sarà obbligato a cedere l’impianto al gestore entrante, vincitore della gara stessa. Certamente questa sentenza può essere un contributo importante al dibattito in corso, teso a definire le modalità di esercizio degli impianti di distribuzione di gas naturale alimentati da GNL anziché dal gas, tal quale, prelevato dalla rete nazionale di trasporto. In particolare dovrebbe aiutare ARERA a definire le problematiche tariffarie, argomento ancora molto controverso tra  i fautori di tariffe che evincono dal metodo di cui alla deliberazione ARERA 159/2008 (con aggravio del costo del GNL) e quelli che vorrebbero tariffe completamente sganciate dal metodo vigente per la distribuzione di gas naturale tal quale. Giulio Gravaghi  SCIARA – Energy Consulting          TAR Trento 269-2018