Il parere 141/2015/PAR della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che pubblichiamo, è la risposta alla richiesta di chiarimento del sindaco del Comune di Sumirago, di cui Sciara è consulente, circa la possibilità di cedere a terzi l’impianto di distribuzione del gas di proprietà comunale.Il parere è di particolare rilevanza giuridica in quanto puntualizza presupposti e condizioni di alienabilità degli impianti di distribuzione del gas.Nel parere si ribadisce che la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è essenzialmente pubblica e confluisce nel patrimonio indisponibile dell’ente locale.

La proprietà è ammessa esclusivamente a:

  1.    Ente territoriale;
  2.    società patrimoniali, totalmente partecipate dall’ente concedente;
  3.    di soggetti privati che posseggono i requisiti legali individuati dall’art. 14 comma 5 del D.Lgs. n.164/2000 e nei limiti del legame    funzionale inscindibile fra proprietà e gestione del servizio.

L’attribuzione in capo al privato degli impianti di distribuzione del gas si giustifica e si legittima, pertanto, esclusivamente se strettamente correlata con la durata contrattuale del regime concessorio.

Non è ammessa la proprietà di terzi estranei al rapporto concessorio in essere, con la sola eccezione delle società patrimoniali ex art. 113, comma 13 del TUEL.

Corte Conti Lombardia 141-2015 del 30mar2015