Il Cds ha respinto l’appello di IRETI per ottenere l’annullamento della delibera dell’Arera relativa alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2013 e di opzioni tariffarie gas diversi per l’anno 2014. I giudici non hanno mosso rilievi anche alle successive delibere Arera di determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni che vanno dal 2015 al 2021, anch’esse oggetto di impugnazione da parte della società.

Con la sentenza pubblicata il 9 dicembre, il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dal TAR per la Lombardia a marzo di quest’anno.

IRETI, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella Provincia di Reggio Emilia, ha ottenuto il relativo ramo di azienda dal precedente gestore Enia Spa. Le concessioni di distribuzione del gas in capo a quest’ultima derivavano da concessioni di precedenti società di gestione, a loro volta derivanti dalla trasformazione in società di capitali di aziende speciali e consortili di proprietà dei Comuni.

Nell’ambito della riforma del mercato del gas naturale, è stato disposto l’incarico per i gestori uscenti di trasmettere agli enti concedenti una serie di informazioni sulla consistenza dei loro impianti, per predisporre gli atti delle procedure di gara con le quali riaffidare il servizio.

Nel raccogliere i dati sugli impianti della provincia in questione, IRETI si era imbattuta in uno scostamento significativo tra la consistenza fisica dei cespiti desunta dai dati più aggiornati e i dati trasmessi nel 2009 e nel 2010 all’Autorità di regolazione, per questo, alla fine del 2013, aveva trasmesso ad Arera un’istanza per la rettifica della tariffa di riferimento.

Dopo una serie di interlocuzioni con l’Autorità, che non ha condiviso le considerazioni di IRETI, la società ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere l’annullamento della delibera 633/2014/R/gas, poi trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR per la Lombardia.

IRETI, in particolare, lamentava la decisione dell’Autorità di non riconoscere i costi di realizzazione degli allacciamenti agli impianti per il periodo 1974-1997, ritenendola in contrasto con l’art. 12 della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG) 2009-2013 e con i principi di full cost recovery e di mantenimento dell’equilibrio della gestione.

Nel caso di specie, l’Autorità aveva rilevato l’impossibilità di applicare l’art. 12 del RTDG ai costi degli allacciamenti per gli anni in questione perché esposti nel solo conto economico e non inseriti anche all’interno dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

IRETI ha inserito questi costi nello stato patrimoniale a partire dal 2015, e l’Autorità li ha presi in considerazione solo a partire dal 2017. Nell’esaminare il caso, il TAR per la Lombardia non ha ritenuto che gli allacciamenti debbano essere considerati cespiti, e che quindi i costi sostenuti per la loro realizzazione debbano sempre essere riconosciuti in tariffa, a prescindere dal loro trattamento contabile.

In secondo luogo, la società ha lamentato la mancata considerazione da parte dell’Autorità, nella determinazione dei costi storici, dell’esito della perizia disposta dal Tribunale di Reggio Emilia per colmare la lacunosità della documentazione contabile delle preesistenti aziende speciali e consortili.

Arera, al termine della sua istruttoria, non ha però riscontrato alcuna incompletezza delle fonti contabili. In questo caso più che di mancanza di fonti si tratta di una valorizzazione differente dei cespiti. Secondo i giudici, la possibilità di fare riferimento ai valori di perizia dovrebbe essere limitata alle ipotesi di totale assenza o indisponibilità delle fonti contabili obbligatorie, per questa ragione hanno respinto anche questo motivo di ricorso.

Il Consiglio di Stato ha condiviso le conclusioni del tribunale amministrativo regionale, rigettando l’appello di IRETI.

 

Staffetta Quotidiana, 16-12-2022