Passa da 30 a 90 giorni il termine per la disalimentazione in caso di mancata comunicazione a Snam
Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto 28 dicembre 2018 “Gas naturale, disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale. Modifica del termine”.
Il decreto modifica il termine di cui all’articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 18 maggio 2018, relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte di Snam.
Passa in particolare da 30 a 90 giorni il periodo trascorso il quale Snam può interrompere la fornitura di gas nel caso in cui l’utente industriale che fa anche uso domestico o similare del gas non abbia prodotto alla stessa Snam un’attestazione di avere in esercizio impianti di odorizzazione o equivalenti.
Staffetta Quotidiana, 03-01-19