Per tener conto delle nuove fonti di Gnl. La regola si applica anche alla distribuzione. Il DM disciplina anche il nodo odorizzazione per utenti collegati alla rete di trasporto: gli interessati dovranno fare dichiarazione entro 60 giorni e attestazione entro 6 mesi pena l’interruzione della fornitura

Il ministero dello Sviluppo economico, con decreto firmato da Carlo Calenda il 18 maggio, ha aggiornato la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche del gas naturale immesso nelle reti italiane, “anche per tener conto – si legge nel testo – dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo”. Tra le novità del decreto in questione, che all’art. 1 aggiorna la precedente regola approvata con decreto del 19 febbraio 2007, ci sono: l’esplicita menzione del GNL rigassificato nel campo di applicazione; una definizione di GNL che non contiene più riferimenti a punto di ebollizione e condizioni di pressione; l’applicazione della regola anche delle reti di distribuzione locale (escluse nel decreto del 2007); tra le componenti, una revisione al ribasso delle soglie di anidride carbonica e solfuro di idrogeno, una ridefinizione delle soglie di zolfo al netto di quello per odorizzazione e, tra le proprietà fisiche, una modifica dei valori di densità relativa. Gli articoli dal 2 all’8 invece si occupano della questione degli obblighi di odorizzazione del gas per usi domestici e similari presso i clienti direttamente collegati alle reti di trasporto, “scoppiata” nel 2015 quando il Tar ha accolto un ricorso di Snam contro le delibere dell’allora Aeegsi sulla qualità nel periodo regolatorio 2014-17. Queste imponevano appunto tale obbligo al gestore della rete di trasporto nei casi in cui presso le grandi utenze si faccia anche un uso domestico o similare del gas (es. abitazioni operai, mense etc). Il Tar aveva imposto all’Autorità di tornare sulla questione garantendo una previa consultazione e un adeguato periodo di transizione, il che l’Arera aveva fatto con una nuova delibera a fine 2015 (v. Staffetta 22/12/15). Sul tema il DM stabilisce tra le altre cose che gli utenti interessati avranno 60 giorni di tempo giorni dall’entrata in vigore del decreto (in corso di pubblicazione in GU) per dichiarare a Snam se nel proprio impianto (o in quello per il quale hanno richiesto l’allaccio) si fa o meno anche un uso domestico o similare. In caso affermativo gli stessi utenti avranno 6 mesi di tempo sempre dall’entrata in vigore per produrre a Snam un’attestazione di avere in esercizio impianti di odorizzazione o equivalenti (es rilevatori di gas con dispositivi di intercettazione automatica), realizzati in proprio o avvalendosi del supporto di Snam stessa. Se l’utente non produce la dichiarazione o l’attestazione per tempo, Snam interrompe la fornitura di gas entro 30 giorni. STAFFETTA 25mag18