Nell’ambito del giudizio promosso dal CdS su caso Unareti

La Corte Europea di Giustizia, nell’ambito del caso sollevato dal Consiglio di Stato su ricorso di Unareti, ha dichiarato compatibile con la normativa comunitaria gli interventi retroattivi in materia di rimborso al gestore uscente del servizio di distribuzione gas introdotti dalla Linee Guida del Mise del maggio 2014 (v. Staffetta 07/12/17).

“Il diritto dell’Unione – si legge nella sentenza (v. allegato) – in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara”.

Nelle motivazioni la Corte ha rilevato tra le altre cose la modifica delle norme di riferimento introdotta dalle Linee Guida, che mira a limitare, in determinate ipotesi, la possibilità per i beneficiari del rimborso di fare riferimento alle clausole del contratto di concessione o al regio decreto del 15 ottobre 1925, n. 2578, “non può, di per sé, configurare una disparità di trattamento a danno di imprese che potrebbero essere interessate a un servizio come quello gestito dalla Unareti e con sede nel territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia. Infatti, una tale modifica delle norme di riferimento è indistintamente applicabile alle imprese con sede in Italia e a quelle con sede in un altro Stato membro”.

Le autorità italiane, rileva ancora la sentenza, “nel porre anticipatamente fine alle concessioni in essere e nell’adottare i decreti impugnati nel procedimento principale, non hanno agito sulla base del loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione. Questa caratteristica rende il procedimento principale, sotto questo aspetto, differente da quelli, menzionati dal giudice del rinvio, che hanno dato luogo alle sentenze del 17 luglio 2008, ASM Brescia (C-347/06, EU:C:2008:416, punto 71), e del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (C-362/12, EU:C:2013:834), in cui il principio della certezza del diritto ha trovato applicazione con riferimento all’esistenza di obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, in base ai quali le autorità nazionali competenti erano tenute, rispettivamente, a giustificare una disparità di trattamento che derogava alle regole richiamate ai punti da 27 a 29 della presente sentenza e a rimborsare imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione”.

Lo scorso novembre anche un secondo caso analogo era stato rimesso alla Corte Ue dal Consiglio di Stato, in questo caso a partire da un ricorso di Ascopiave e Bim Belluno e Unogas.  STAFFETTA 27/3/2019