Il Mise chiarisce che l’art. 174 del Codice degli Appalti si applica anche alle gare per Atem per la distribuzione
Rispondendo a una richiesta di chiarimenti di Anigas, il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato nei gironi scorsi una FAQ sul proprio sito in cui stabilisce che l’art. 174 del Codice degli Appalti è applicabile anche alle gare per la distribuzione gas e di conseguenza l’aggiudicatario della gara è obbligato a comunicare alla stazione appaltante i riferimenti dei subappaltatori di lavori e servizi solo successivamente all’aggiudicazione della concessione e, al più tardi, all’inizio dell’esecuzione della stessa, e quindi non necessariamente in sede di offerta. Il Mise nella FAQ ricorda infatti che l’art. 174 del Dlgs. 50/2016 prevede al comma 4 che “nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta”. In una lettera Anigas aveva chiesto al Mise nelle scorse settimane se tale norma fosse applicabile anche alle gare d’ambito per il servizio di distribuzione gas. STAFFETTA 18 gennaio 2018