La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma regionale del 2018 con cui la Sicilia aveva disposto l’avvio entro sei mesi delle gare per l’affidamento su base comunale del servizio di distribuzione gas nella Regione, nonostante la normativa nazionale ne preveda l’assegnazione per macroambiti (v. Staffetta 14/05/18).
Nella sentenza in questione, la n. 16 del 15 gennaio, pubblicata oggi, si legge che secondo difesa regionale “le gare per gli ambiti territoriali minimi previsti «dalla norma statale da disapplicare» non risulterebbero ancora espletate, in quanto, lungi dall’assicurare il rispetto del principio della concorrenza, restringerebbero il campo dei partecipanti «a pochissimi operatori del settore del gas di livello multinazionale», creando, così, un «sistema oligopolistico (e in alcuni ambiti addirittura monopolistico) affatto non conforme alla libera iniziativa economica ed alla tutela della concorrenza, secondo cui devono essere consentite opportunità di chance anche alle imprese di media-piccola dimensione»”. Da qui la decisione della Regione di procedere a modo suo, contenuta nella legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018.
Per la Corte però così facendo la Regione ha sconfinato in un ambito di competenza statale. “Non è dubbio – scrive la Consulta – che la disciplina qui in questione sia riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «tutela della concorrenza»” e “anche la Regione Siciliana, in definitiva, deve adeguarsi al sistema dei cosiddetti ambiti territoriali minimi per la distribuzione del gas imposti dalla legislazione statale, con conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione – come quella impugnata – che tale sistema pretende di disapplicare sul proprio territorio”.
Staffetta on line 13/2/2020
Sentenza CC 16-2020 Sicilia Gare gas