Il commento della società di consulenza Sciara
L’ultimo emendamento del PD al DL sostegni in tema di gare gas (v. Staffetta 13/04) fa mostra di semplificare ma in realtà complica la materia, mentre stanno per venire a scadenza le concessioni su base comunale assegnate in gare 12 anni fa, senza che le Rab siano state corrette. Sono due criticità messe in evidenza da Giulio Gravaghi di Sciara, società attiva nella consulenza agli enti locali nelle gare per la distribuzione gas, che nell’articolo che segue torna a invitare governo e legislatore a prestare attenzione ai nodi irrisolti del settore.
Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno, nell’ambito della discussione della legge sul trasferimento di funzioni dal Mise al Mite, in cui si impegna il Governo ad intervenire sulla spinosa questione delle gare gas.
L’ordine del giorno, firmato da Silvia Covolo (Lega Nord), evidenzia alcune priorità che sono alcune delle questioni più dirimenti.
Pur coscienti del fatto che un Odg ha valenza parlamentare minima, è auspicabile che in una miriade di leggi nelle quali si argomenta di tutto e di più (Covid-19 giustificante) e si spende a piene mani, il Parlamento trovi il modo di intervenire anche su questo settore che, riavviata la riforma, genererebbe non altre spese ma cospicue entrate allo Stato.
Certamente più significativo da un punto di vista istituzionale, e Parlamentare, è quanto ha posto in evidenza l’Agcm nella sua segnalazione al Governo sulla Legge per la Concorrenza, in merito alla mancata riforma del sistema di distribuzione del gas naturale che a partire dal 2012, con gare ad evidenza pubblica, avrebbe dovuto assegnare il servizio a livello d’ambito territoriale, anziché per singoli comuni.
Purtroppo le gare sono sostanzialmente fallite (su 177 previste ad oggi ne sono state concluse quattro) ed il servizio è assicurato sulla base di concessioni scadute per legge il 31 dicembre 2012. L’Agcm non si limita a questo aspetto del problema ma ne solleva altri richiamati anche dall’Odg della Camera.
Lo stesso tema è stato affrontato dal Tar Lombardia nella sentenza n. 510/2021, che abbiamo commentato in un precedente articolo (v. Staffetta 01/03).
In queste settimane centinaia di amministrazioni comunali hanno approvato una petizione in cui si invita il Governo ed il Parlamento a porre rimedio ad una serie di fatti e situazioni che, grazie ad una situazione legislativa e regolamentare sempre più complessa e caotica, ha permesso il consolidarsi di comportamenti “ad usum delphini”, che non hanno alcun conforto o riferimento normativo.
Ed è proprio sul lamento di questi Comuni che è opportuno soffermarsi in quanto emerge un tema nuovo: la scadenza delle concessioni affidate circa 12 fa con gare ad evidenza pubblica su base comunale. Stiamo parlando di circa 700 Comuni.
Il Dlgs. 164/2000, il DM 226/2011 e il DM 106/2015 non affrontano il problema in modo adeguato, rimandando gli approfondimenti necessari alla scadenza dei 12 anni di durata della concessione.
Quella scadenza però è arrivata e nulla è stato fatto!
La legge si limita a sancire che dalla seconda tornata di gare ad evidenza pubblica gli impianti dovranno essere ceduti a Rab.
Principio corretto, peccato che molte Rab non siano puntuali ed il loro valore sia inaccettabile. Nonostante l’argomento sia sempre più grave e veda allargarsi la platea di chi comincia a prenderne coscienza, nessuno ha ritenuto di farne oggetto di una norma specifica, ma nemmeno di cominciare ad intervenire attraverso emendamenti mirati.
Poteva essere materia già per i Dpcm del 2020. In effetti nel corso di quei lavori parlamentari furono presentati emendamenti di maggioranza e di minoranza ma furono respinti in quanto trattavano argomenti non pertinenti. In effetti quelle leggi trattavano di tutto e di più, tranne di questo argomento che, portato in aula, avrebbe potuto mettere in discussione una consolidata leadership.
Nei 3.000 emendamenti al decreto sostegni è comparso un emendamento, presentato dal PD, che da settimane gira tra gli addetti ai lavori, classificato riservatissimo. L’emendamento va nella direzione contraria a quella auspicata da molti e come tale va respinto.
Avere la presunzione di risolvere un grosso problema, quale sono diventate le gare gas, con un emendamento che ufficialmente non è mai stato proposto agli interessati e guarda caso va ancora nella direzione di favorire gli stakeholders a scapito degli Enti locali e delle piccole aziende di distribuzione ci sembra scorretto.
Nel merito poi l’emendamento è un concentrato di semplificazione e facilità di applicazione (ironico) quando recita:
(…) all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 così come modificato dall’articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (Rab) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
a) non risulti superiore alla percentuale del 10%, nel caso di Rab valutata al 100% sulla base della Rab effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25%;
b) non risulti superiore alla percentuale del 35%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Rab parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45%;
c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della Rab effettiva moltiplicato per il 10% e il peso della Rab parametrica moltiplicato per il 35%, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35%.” (…)
Se questi sono i modi di semplificare e velocizzare del Parlamento, del Ministero e dell’Arera…
Ma la speranza è che qualcuno, affrontando il problema della transizione energetica prenda in esame anche il tema della contingenza energetica introducendo nuovi modelli di sviluppo anche per trasporto, distribuzione e vendita dell’energia, qualunque essa sia.
Parlare di idrogeno, ad esempio, senza tener conto dei sistemi di trasporto e distribuzione, delle modalità di vendita e di concorrenza tra operatori sono semplicemente chiacchiere da bar o se si preferisce demagogia allo stato puro.
Non è possibile parlare di massimi sistemi, di gare gas pensate oltre venti anni fa, di impianti di distribuzione ormai vecchi ed obsoleti, soprattutto al nord. Il futuro nasce da un presente che si ristruttura in vista del futuro, per favorire il futuro.
Sta al Parlamento aggiornare la legislazione in materia, definendo su basi nuove il rapporto tra Ministero, Enti locali ed Autorità di controllo e regolazione, oggi totalmente mancante, definendo anche procedure operative condivise.
Scelte la cui rilevanza strategica è evidente, debbono essere definite dal Parlamento e non da altri.
Vanno ridefiniti compiti e funzioni dell’Autorità, tenendo conto delle numerose sentenze di Tar, Consiglio di Stato e da qualche tempo anche dell’Agcm. Alcune di queste censurano comportamenti che sono alla base del fallimento delle gare d’ambito e che non ci stancheremo di evidenziare:
a) Nell’ordinamento non è previsto che la stazione appaltante debba rendere particolarmente conveniente il contratto per il gestore entrante.
b) Non esiste una norma che imponga di “schiacciare” il Vir sulla Rab. Ancora più grottesco se si pensa che oltre il 50% delle Rab non rappresenta il valore storico oggettivo e puntuale degli investimenti ma è frutto di calcoli parametrici fatti d’ufficio dall’Autorità. Non è possibile che l’interpretazione strumentale dell’art. 5 comma 14/b del DM 226/2011, combinato con una Faq del Mise, abbiano stravolto la filosofia sottesa al riconoscimento al gestore uscente del valore degli impianti, per altro da tempo in uso (RD 2578/1925). Ci rendiamo conto che la materia è molto specifica sia da un punto di vista normativo che tecnico. Questo non giustifica che troppe decisioni ai vari livelli istituzionali siano prese sulla base di aspetti procedurali e formali di carattere generale e non nel merito. Quando ciò è successo, quelle sentenze hanno fatto giurisprudenza, correggendo storture a volte eclatanti.
Il nuovo Governo e il Legislatore auspichiamo mettano mano alla materia al più presto, nello spirito e nei modi di cui sopra, riscrivendo una legislazione ed una regolamentazione che non hanno funzionato, bloccando di fatto la normale corretta evoluzione di un servizio che, per nostra fortuna, continuiamo comunque a mantenere su standard qualitativi notevolissimi e con un indice di diffusione unico al mondo.
Ben venga l’incremento della ricerca in campo energetico, lo studio di nuovi vettori energetici e lo sviluppo di nuove tecnologie volte ad aumentare l’efficientamento ed il risparmio energetico, il tutto finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale, dedicando le giuste attenzioni ad un servizio utilizzato da 23.000.000 di clienti.