Prescrizioni diverse per la valorizzazione solo se previsto dai regolamenti dei Comuni in vigore al momento delle valutazioni
L’Autorità per l’energia ha chiarito in un comunicato rivolto agli operatori del gas che, ai fini della valorizzazione del VIR nelle gare per la distribuzione, le Linee guida Mise del 7 aprile 2014 ammettono l’utilizzo di prescrizioni differenti da quelle contenute nelle medesime Linee guida solo nel caso in cui esse derivino da regolamenti comunali in vigore al momento delle valutazioni. Il paragrafo 8.2.3.1. delle Linee guida stabilisce, infatti, che “solo nel caso in cui il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori stradali preveda delle differenti prescrizioni … le dimensioni della sezione tipo devono essere modificate per riflettere tali prescrizioni”. Il regolamento comunale può essere utilizzato qualora sia in vigore nel momento in cui è riferita la valutazione, in accordo con quanto riportato al paragrafo 6., punto I., delle Linee guida 7 aprile 2014 in merito al valore di ricostruzione a nuovo delle condotte: la tipologia di posa presa a riferimento ai fini della valutazione del VIR deve essere quella relativa alle condizioni stradali al momento delle valutazioni. “Si ritiene quindi – conclude l’Aeegsi – che, ai fini della valorizzazione del VIR, non siano applicabili le previsioni contenute nei regolamenti comunali entrati in vigore in data successiva alla data di riferimento delle valutazioni”. Se il regolamento comunale non esiste, le lavorazioni devono essere valorizzate secondo i criteri delle Linee guida 7 aprile 2014.
Staffetta 12-6-2017