Respinto il ricorso di Gei: “Misura consentita dalla normativa e nessun ostacolo concorrenziale”
L’accorpamento tra Atem, in particolare quello tra gli Ambiti di Cremona 2 e 3, rispetta la normativa in materia di gare gas e non crea ostacoli concorrenziali. La conferma arriva dal CdS, che ha confermato quanto già sancito dal Tar Brescia respingendo il ricorso di Gei – Gestione Energetica Impianti. Quest’ultima contestava in primo luogo che il potere di individuazione degli Atem spettasse solo al Mise e non potesse essere autonomamente deciso dalla Provincia di Cremona. Per i giudici, invece, solo la determinazione degli “Ambiti minimi” è di competenza ministeriale, mentre la successiva aggregazione non solo è consentita ma è anche incentivata dalla legge n. 222/2007. Riguardo poi al presunto effetto anticoncorrenziale volto a penalizzare Gei rispetto a Linea Distribuzione e in generale le società più piccole rispetto a quelle di maggiori dimensioni, il CdS rileva innanzitutto che il valore di rimborso maggiore richiesto per un Ambito più grande “trova comunque un contemperamento nella previsione normativa – introdotta proprio all’evidente fine di garantire l’accesso alla gara a tutti gli operatori – della possibilità, per il gestore entrante, di vedersi riconosciuta in tariffa l’eventuale differenza tra il VIR ed il RAB per tutta la durata della concessione, così ammortizzando la spesa”. Nel caso specifico, poi, oltre a non ritenere provato un pregiudizio concreto per la ricorrente, i giudici ritengono che le censure di Gei “non tendono tanto a perseguire una maggiore concorrenzialità del mercato, quanto piuttosto a conservare alla ricorrente i vantaggi derivanti dalla posizione di gestore uscente nell’ambito Cremona 2”. Infine, in relazione al presunto conflitto di interesse del Comune di Cremona, presente indirettamente nel capitale di Linea Distribuzione, il CdS rimarca che un ampliamento dell’Atem tende semmai a “diluire” l’influenza esercitabile dal Comune. Peraltro “non significativa”, visto che “Cremona non detiene alcuna partecipazione diretta in LD Reti, che è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Linea Group Holding, quest’ultima partecipata da Aem Cremona, società del Comune, per una percentuale del 15%”. Mentre “Linea Group Holding, a sua volta, è controllata al 51% da A2A”. Come noto, la Provincia ha deciso di spostare al 2 dicembre 2019 il termine per le richieste di partecipazione alla gara Cremona 2/3, per la “necessità di completare la definitiva acquisizione ed elaborazione dei dati gestionali, nonché di recepire eventuali osservazioni formulate da parte dell’Autorità per l’energia”. QE, 18-01-19