Gare ATEM
GAS

Istituzione ambiti territoriali minimi (ATEM) per la gestione unitaria del servizio di distribuzione del gas

L’Italia ha recepito la direttiva europea che stabilisce norme comuni per il mercato interno dell’energia e in particolare del gas naturale.

Ciò ha dato l’avvio ad una riforma del servizio di distribuzione del gas naturale che, a regime, azzererà le attuali concessioni comunali affidando il servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (ATEM) e non più per singolo Comune.

 La riforma coinvolge circa 6.950 Comuni sul territorio nazionale dove il servizio di distribuzione del gas è assicurato da società specializzate (pubbliche o private) che operano in regime di esclusiva mediante concessione di valenza, in generale, trentennale.

A regime, quando la riforma avrà dispiegato tutto i suoi effetti, le attuali concessioni comunali passeranno da 6.950 a 177, quanti sono gli ambiti territoriali minimi (ATEM) e le società che eserciscono il servizio di distribuzione del gas passeranno dalle attuali 320 circa a poche decine.

 

Ogni ATEM individuerà il soggetto (nuovo Gestore) cui affidare l’esercizio degli impianti di distribuzione, presenti nei Comuni concedenti, attraverso una gara ad evidenza pubblica gestita dal Comune capofila, che svolgerà la funzione di stazione appaltante, e che utilizzerà soprattutto la documentazione prodotta dai singoli Comuni.

Infatti il legislatore ha previsto che ogni Comune appartenente ad un ATEM debba farsi carico di una serie di attività propedeutiche alla gara, utilizzando metodologie e strumenti definiti da specifica legislazione e dalle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

La delega di queste funzioni alla stazione appaltante, seppure prevista dalla legge in subordine a quella primaria, è vivamente sconsigliabile in quanto non permette di valorizzare in modo adeguato tutte le specificità del singolo Ente concedente.

 

La riforma, con la scelta di un gestore unico per ogni ambito, permetterà di avere:

  • una gestione del servizio di distribuzione innovativa, regolata da un contratto di servizio stabilito dalla legge e per questo uguale in tutta Italia;
  • nuovi criteri di remunerazione dei Comuni che concedono l’esercizio di un servizio.

  La legislazione che ha dato avvio alle attività previste dalla riforma ha anche stabilito che:

  • tutte le concessioni sono scadute il 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla loro scadenza naturale;
  • non sono più possibili gare a livello di singolo Comune per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
  • le concessioni già affidate mediante gara ad evidenza pubblica andranno a scadenza naturale.

 

In questo frangente, che terminerà con il trasferimento degli impianti al nuovo gestore d’ambito, il gestore uscente deve assicurare il soddisfacimento degli impegni previsti dalla concessione ed in particolare le condizioni d’esercizio dell’impianto e le condizioni economiche verso gli Enti concedenti.

La legislazione afferente la riforma – ed in particolare il DM 226/2011 – prevede che ad ogni Comune, terminata la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a livello di ATEM, sia garantito un canone annuo per la durata della nuova concessione.

Lascia invece perplessa la modalità di remunerazione del capitale investito dagli Enti locali che rischiano di non vedersi riconosciuti tali investimenti.

 

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