Il CdS accoglie il ricorso di A2A (che temeva di “compromettere tutte le future gare”): la società seconda classificata non ha dimostrato la “stretta indispensabilità” di visionare i documenti richiesti

 2i Rete Gas non potrà accedere agli atti richiesti relativi alla gara gas di Milano 1.

Lo ha sancito definitivamente il Consiglio di Stato, che già lo scorso febbraio aveva accolto l’istanza cautelare di Unareti, risultata aggiudicataria del bando. In sostanza, per i giudici la società seconda classificata “non ha dimostrato la stretta indispensabilità, per la concreta tutela dei propri interessi, dell’accesso ai documenti dalla stessa richiesto, anche in considerazione dei numerosi motivi di censura della gara contenuti nelle centocinquanta pagine di ricorso già proposto in primo grado, che avvalorano ancor di più la suddetta non effettiva indispensabilità”. Il CdS sottolinea che 2i ha già visionato circa 8.400 documenti, mentre quelli sottratti all’accesso sono “meno di ottocento, di cui molti di contenuto identico”. Per contro, proseguono i giudici, Unareti (gruppo A2A) “ha depositato le motivate opposizioni addotte in relazione ai singoli documenti, sottolineando nei propri atti difensivi che la violazione della sua riservatezza commerciale potrebbe compromettere tutte le future gare mediante la possibile riproduzione delle sue tecniche innovative”. Ad esempio, “in relazione al segreto industriale riguardo ai documenti che concernono l’analisi del rapporto costi-benefici”, gli stessi “concernono un processo innovativo ed originale di elaborazione di dati aziendali, un know how di impresa originale e strettamente attinente alle strategie aziendali”. E la segretezza di tale documentazione è “comprovata anche dal fatto che la stessa risulta accessibile solo ad un gruppo ristretto di persone mediante un sistema informatico in grado di tracciare ogni singola visualizzazione”. In definitiva, conclude il CdS, “pur essendo apprezzabile la soluzione ‘mediana’ fornita dal giudice di primo grado, la stessa non è idonea a tutelare le suddette esigenze di riservatezza, atteso che, essendo consentita la redazione di appunti, pure attraverso la ‘mera’ visione degli atti richiesti sarebbe comunque violato il segreto sui dati riservati”. Inizialmente il Tar Milano aveva infatti accolto l’istanza di 2i, pur mettendo delle limitazioni alla riproduzione dei documenti. La querelle proseguirà ora sul ricorso principale di fronte al Tribunale di primo grado, che dovrà esaminare le articolate contestazioni della società controllata da F2i: dai criteri di attribuzione dei punteggi e di aggiudicazione, alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica dei candidati, fino alla nomina della Commissione di gara. La procedura per l’Atem Milano 1 è stata la prima ad essere aggiudicata in Italia e risulta la seconda per dimensione (1,37 mld €) dopo quella di Roma.

QE, 12-6-2019