Costi Comuni non metanizzati: “Applicazione legge 2020 comunque soggetta alla potestà regolatoria di Arera”. Atem Torino 2: “Parere Autorità su VIR non vincolante”. Riattivata delibera premi/penalità Italgas 2016

Tre pronunciamenti del CdS in tema di distribuzione gas che coinvolgono in qualche modo ARERA.

In un caso, il Consiglio ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse di alcuni Comuni bolzanini e della Provincia di Bolzano nel ricorso contro la delibera 704/2016 che ha imposto per le località in avviamento (dal 2018), un tetto di 5.250 €/Pdr al riconoscimento dei costi di capitale. La decisione fa seguito al DL 19 maggio 2020 n. 34 che sancisce un obbligo a carico dell’Autorità di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese (zona climatica F comuni montani e specifiche zone del Mezzogiorno).

Norma più volte contestata dall’ARERA.

Il CdS afferma che “la novella legislativa in via astratta è applicabile alla controversia dedotta in giudizio” ma “la sua concreta applicazione è comunque soggetta alla valutazione della potestà regolatoria dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente che potrà stabilire le modalità esecutive di quanto previsto e, se del caso, di contestarne il portato giuridico nelle forme previste”.

Le altre due sentenze del Consiglio coinvolgono Italgas.

In un caso, i giudici hanno respinto il ricorso del DSO contro la fissazione del VIR per il Comune di Givoletto, facente parte dell’Atem Torino 2.Confermando la sentenza di primo grado, il CdS ha ribadito che il parere ARERA sul VIR “ha natura obbligatoria ma non vincolante” per cui “la stazione appaltante si può dallo stesso motivatamente discostare”. Nella fattispecie, l’Autorità aveva quantificato in 1,481 mln € il valore che Italgas avrebbe dovuto riconoscere al gestore uscente 2i Rete Gas, ma la stazione appaltante lo ha invece fissato a 3,274 mln €.

Infine, il CdS ha in parte accolto il ricorso dell’Autorità contro la sentenza del TAR Lombardia sulla sanzione da 469.000 € inflitta a Italgas per violazione delle regole sul pronto intervento gas nelle località Venezia, Andria, Chiavari, Roma, Messina e Albano Laziale.

Il Consiglio ha in realtà confermato che la sanzione è da annullare in quanto adottata “oltre due anni dopo l’avvio del procedimento, nonostante la stessa ARERA avesse fissato il termine di conclusione del procedimento istruttorio in 180 giorni”.

Ma ha contestato la decisione del TAR di annullare parzialmente la delibera 163/2020 relativa alla determinazione dei premi e penalità (361.320 €) per recuperi di sicurezza dell’anno 2016 nelle località Andria, Venezia e la delibera 567/2020 su premi e penalità (536.565 €) per recuperi di sicurezza del 2017 nelle località Andria, Venezia e Albano.

Ciò in quanto “tra le delibere tariffarie e la precedente delibera sanzionatoria non è dato riscontrare quel rapporto di stretta presupposizione tale che con l’annullamento di quest’ultima verrebbe meno una condizione indispensabile perché le prime due possano legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica, sì che le stesse ne restino travolte e caducate”.  QE, 22-04-2022

CdS sentenza n. 2651 del 11.4.2022 Givoletto

CdS sentenza n. 2924 del 19.4.2022 Zone F – ARERA delibera 704 del 2016

CdS sentenza n. 2927 del 19.4.2022 ARERA _Tar Lombardia _ Italgas 2022