Il Tribunale accoglie il ricorso di 2i Rete Gas annullando la determinazione delle tariffe d’ufficio operata da Arera per il 2017/2018
La questione delle “fonti contabili obbligatorie” dei Comuni in tema di determinazione delle tariffe di distribuzione gas approda nuovamente alla giustizia amministrativa.
Nello specifico, il Tar ha dato ragione ancora una volta a 2i Rete Gas, che già aveva ottenuto l’annullamento delle tariffe 2009/2016 per come ridefinite dall’Autorità. Il Tribunale ha ora dichiarato illegittime le delibere 149 e 177 del 2018 relative rispettivamente alle tariffe definitive per il 2017 e quelle provvisorie per l’anno successivo.
Come detto, il tema del contendere è l’obbligo da parte del gestore di acquisire le fonti contabili obbligatorie dei Comuni per i cespiti di proprietà degli stessi. 2i Rete Gas ha già vinto al Tar e CdS sul 2009/2016 (mentre il giudizio di appello per Azienda Servizi Territoriali è ancora pendente), e in quell’occasione il Consiglio ha stabilito che Arera non potesse applicare automaticamente la tariffa d’ufficio a fronte della mancata acquisizione di tali dati, pur mantenendo l’Autorità la facoltà di “introdurre ex novo una disciplina analoga a quella contestata”.
Il Tar specifica però che “la stessa avrebbe potuto valere solo per il futuro, e non invece retroattivamente come invece avuto luogo nel caso di specie”. QE, 09-12-19