Accolto il ricorso di Italgas contro la delibera 570/2019: costi operativi (con x-factor), coefficiente Beta misura, ammortamento contatori, mancata Air. No invece su Sardegna e aree di nuova metanizzazione.
Arriva a decisione la maxi-causa intentata praticamente dall’intero settore della distribuzione gas contro la delibera Arera 570/2019 contenente le regole tariffarie per il 2020/2025.
La prima sentenza del Tar Milano riguarda il ricorso di Italgas, che viene accolto parzialmente, ma comunque su punti basilari quali il riconoscimento dei costi operativi (compreso l’X-Factor), il coefficiente Beta per il servizio di misura e il valore residuo di ammortamento dei contatori di classe minore o uguale a G6 sostituiti con smart meter.
Il Tribunale contesta inoltre il mancato esperimento dell’Analisi di impatto regolatorio (Air) da parte dell’Autorità.
Dai giudici è invece arrivato un no alla società sulla perequazione tariffaria della Sardegna limitata a 3 anni e sulla delicata questione del tetto agli investimenti nelle località di nuova metanizzazione.
La causa è stata trattenuta in decisione dall’udienza del 21 aprile 2022, dopo che il 31 marzo gli esperti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università di Padova avevano depositato l’elaborato finale della verifica tecnica chiesta dal Tar.
Tra i numerosi motivi di impugnazione proposti da Italgas, i giudici hanno accolto innanzitutto il secondo, relativo al riconoscimento del livello iniziale 2020 dei costi operativi per le attività di distribuzione e misura per le imprese di grandi dimensioni e con densità media di utenti. L’Arera aveva fissato un valore di 38,52 €/PdR, in “significativa riduzione rispetto al costo riconosciuto nel 2019”, pari a 44,06 €/PdR.
Per il Tribunale “non risultano comprensibili i criteri utilizzati per determinare il costo effettivo (Coe) 2018 assunto a parametro per la definizione del costo riconosciuto (Cor) 2020, né le modalità di elaborazione dei dati forniti dagli operatori, né il valore della maggiore efficienza generata dal sistema nel corso del precedente periodo regolatorio”.
In particolare, aggiunge il Tar, “il deficit informativo ha riguardato i criteri di determinazione dei Cor, i valori dei Coe medi aggregati e differenziati per dimensione e densità, la metodologia e la formula di calcolo per la determinazione dei livelli iniziali dei costi e dell’x factor”.
Ferma pertanto la metodologia di calcolo, sottolinea il Tar, “Arera è dunque tenuta a rideterminare in aumento il valore del Cor 2020 e in diminuzione quello dell’x factor, assumendo quale valore iniziale del Coe (Costo effettivo) 2018 l’importo di €/PdR 24,89 e sviluppando i calcoli conseguenti”.
Altro motivo accolto è quello sulla riduzione del coefficiente Beta per il servizio di misura e l’allineamento dello stesso a quello relativo all’attività di distribuzione (in un range compreso tra 0,40 e 0,43).
Il Tar osserva che “in linea di principio e in base a quanto indicato nel TIWACC, la stima del parametro Beta deve essere effettuata distintamente per singolo servizio regolato” all’esito “di una specifica analisi fattuale e logica, che evidenzi le analogie esistenti nei rispettivi profili di rischio delle attività osservate”. Ma la stessa Autorità, si legge nella sentenza, ha dichiarato “di non disporre di dati specifici di imprese attive nella sola attività di distribuzione e di aver potuto esaminare un campione ridotto di dati delle imprese integrate”.
Il Tar ha dato ragione a Italgas anche sul riconoscimento del valore residuo di ammortamento dei gruppi di misurazione tradizionali di classe minore o uguale a G6 sostituiti con misuratori elettronici.
Per i giudici la delibera va annullata “nella parte in cui non riconosce la corresponsione degli interessi legali per la dilazione degli importi a recupero dei mancati ammortamenti dei costi di investimento”, in quanto “si pone in contrasto con il principio di integrale copertura dei costi efficienti, e prima ancora con la disciplina legale”.
Il Tribunale si pronuncia infine sull’omessa predisposizione del documento di analisi di impatto della regolamentazione (Air). Per quanto tale omissione non possa “di per sé comportare un vizio del provvedimento, laddove questo risulti ugualmente sostenuto da adeguata istruttoria tecnica e da esaustiva motivazione”, alcuni profili della regolazione “non rispettano dette condizioni, ma presentano al contrario significative criticità”.
In tale quadro, rimarca la sentenza, “l’omesso esperimento della procedura Air costituisce indice sintomatico, se non causa concorrente, delle lacune istruttorie e motivazionali che la ricorrente ascrive al provvedimento impugnato”.
Come detto, il Tar ha invece respinto due istanze comunque importanti avanzate da Italgas.
Una riguarda la perequazione delle tariffe per la Sardegna limitata a un triennio (invece che strutturale). Per il Tribunale il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “non impone l’adozione di alcuno strumento perequativo per le aree in corso di metanizzazione e non implica la necessaria estensione degli ambiti di socializzazione dei costi, ma affida all’Autorità la valutazione circa la sostenibilità degli investimenti, vincolando allo scrutinio positivo la possibilità di ammettere a recupero i relativi costi”.
Riguardo infine al tetto agli investimenti nelle località di nuova metanizzazione (c.d. in avviamento), per i giudici “tale disciplina contempera le esigenze di gradualità nella limitazione al riconoscimento dei costi di investimento con le esigenze di efficientamento del sistema della distribuzione del gas”.
QE, 15-02-23