Delibera 07 agosto 2014 414/2014/R/gas
Definizione dei valori di riferimento ai fini dell’analisi per indici :
1.1 Ai fini dell’analisi per indici di cui all’articolo 16 della deliberazione310/2014/R/GAS, si utilizzano i valori di riferimento riportati nell’Allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione.
1.2 I valori di riferimento per gli indici relativi al costo medio costruzione condotte, costo medio impianto derivazione d’utenza e costo medio impianto derivazione d’utenza per punto riconsegna, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c)dell’articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS sono applicati ai fini della determinazione dei rispettivi costi unitari benchmark sulla base delle formule riportate nell’Allegato B, che forma parte integrante della presente deliberazione. I costi unitari benchmark relativi agli indici di cui alle lettere d), e),f) e g) dell’articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS sono pari ai valori di riferimento riportati nella Tabella 8 dell’Allegato A.
1.3 L’analisi per indici di cui all’articolo 16 della deliberazione 310/2014/R/GAS è svolta confrontando i costi unitari benchmark e terminati sulla base di quanto indicato ai precedenti commi 1.1 e 1.2 con i costi effettivi, come risultanti dai dati resi disponibili dagli Enti locali concedenti, in coerenza con quanto previsto nella determinazione di cui all’articolo 21, comma 2, della deliberazione 310/2014/R/GAS.
1.4 L’analisi per indici ha esito positivo e non richiede il ricorso alle valutazioni puntuali, come previste dalla lettera g) dell’articolo 12, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, solo se per tutti gli indici il costo effettivo risulti inferiore o uguale rispetto ai costi unitari benchmark di cui al precedente comma 3.1.5 Il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, con propria determinazione, provvede ad aggiornare annualmente i valori di riferimento riportati nell’Allegato A, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi.
1.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità.