Una riguarda l’ANAC, il cui appello contro Metangas è stato respinto, a conferma della sentenza del Tar Lazio del 2013. La società si era aggiudicata in ATI con altro soggetto la gara indetta da Italgas per la realizzazione delle reti in alcuni Comuni calabresi ma era stata poi esclusa dalle gare per la PA a seguito di un’indagine per subappalto non autorizzato derivante da una presunta estorsione di stampo mafioso non denunciata. Per il CdS, però, l’ANAC avrebbe dovuto verificare che sussistessero le eccezioni previste dalla legge (in particolare lo “stato di necessità”), per lo meno chiedendone conto alla Procura.

Il CdS ha poi effettuato un altro rinvio alla Corte Ue sulla determinazione del valore di rimborso degli asset di distribuzione gas per le gare Atem, questa volta su ricorso di Ascopiave, BIM Belluno Infrastrutture, Centria, Retipiù, Pasubio Distribuzione Gas – Unipersonale, Pasubio Group e Unigas Distribuzione. Infine, il Consiglio ha chiesto approfondimenti in merito ai ricorsi di Amalfitana Gas e Cilento Reti Gas contro la delibera ARERA 704/2016 che ha introdotto un tetto al riconoscimento in tariffa dei costi di capitale per le località in avviamento. In particolare, entro maggio 2019 un Collegio di esperti (costituito da tre professori della Luiss, della Bocconi e del Polito) dovrà inviare una relazione focalizzata su tre punti: la percentuale di aree con costi unitari elevati nelle nuove metanizzazioni con anno di prima fornitura dal 2003 al 2005 e in quelle con anno di prima fornitura 2009 e 2010; il grado di incidenza dell’altitudine, della densità abitativa e dei vincoli paesaggistici e ambientali sulla spesa media di investimento per punto di riconsegna; la differenza in termini percentuali tra il tetto massimo fissato dall’Autorità e la spesa media di investimento per punto di riconsegna registrata nelle aree marginali del paese (località montane e collinari e/o a scarsa densità abitativa).Carlo Maciocco – QE, 06-11-2018