Come abbiamo già segnalato (v. Staffetta 15/1), fin dal 18 dicembre l’Avvocatura dello Stato ha provveduto ad inviare al Consiglio di Stato per conto del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo una memoria in cui chiede, in vista della riunione del 24 gennaio, di “rigettare entrambi gli appelli” del Comune di Chioggia e del WWF, dichiarando altresì “inammissibile l’istanza cautelare” tesa alla demolizione dell’impianto e al ripristino dei luoghi. In evidente contrasto con la posizione assunta in merito dal ministro Luigi di Maio, annunciata l’11 gennaio, che punta invece a far annullare l’autorizzazione n. 12407 rilasciata il 26 maggio 2015 alla società Costa Bioenergie del gruppo Socogas dal Mise d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (v. Staffetta 11/1).Si tratta di un documento di 20 pagine firmato dall’avv. Giustina Noviello che spiega le ragioni perché gli appelli contro la sentenza del TAR del Veneto n. 604 del 10 maggio 2018 sono “carenti nella descrizione dei fatti di causa, inammissibili e/o infondati nelle argomentazioni giuridiche”.Sottolineando, in merito all’Autorizzazione, che fino all’emanazione del decreto non si era registrata alcuna opposizione all’iniziativa e solo successivamente sono cominciati a levarsi rilievi e contestazioni. Con il Comune di Chioggia che ha posto in essere due distinte attività contra legem.
Il punto è, rileva l’Avvocatura, che la procedura di Via non è stata “cancellata” come sostiene il Comune ma è stata semplicemente esclusa con provvedimento della provincia di Venezia che l’ha subordinata all’approvazione da parte delle competenti autorità delle necessarie varianti al pRp per il traffico navale e per l’ingresso delle navi gasiere in porto. Varianti che sono tuttora allo studio e finché non saranno emanate il deposito non potrà essere approvvigionato. Parimenti del tutto infondate, secondo l’Avvocatura, le perplessità circa la non conformità dell’intervento al piano regolatore portuale, tanto più che l’area di insediamento del deposito risulta già destinata ad attività di bunkeraggio. Ricordando altresì che l’autorizzazione riconosce che si tratta di impianto strategico ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge n. 5/2012 considerato che il deposito così ampliato consentirà di rifornire l’utenza industriale e civile dell’entroterra mediante distribuzione del Gpl via autobotte. Senza contare che la Commissione per la valutazione di impatto ambientale della provincia di Venezia classifica il livello del suo impatto ambientale “trascurabile ovvero basso trascurabile”. Conclusione: “il Comune, dopo aver ignorato i propri doveri in sede ammnistrativa, tenta di ribaltare la situazione, denunciando presunte illegittimità delle Amministrazioni statali”. Quanto infine all’istanza cautelare già rigettata dal TAR del Veneto, l’Avvocatura la definisce inammissibile e infondata per insussistenza del “fumus” e sotto il profilo del “periculum”, sottolineando che il deposito “risponde al problema della sicurezza dell’approvvigionamento del Gpl nel nord-est del paese in sostituzione e alternativo rispetto agli altri prodotti (carbone, petrolio, oli combustibili) molto più inquinanti e paradossalmente anche più costosi”. e aggiungendo che l’approvvigionamento di Gpl oggi avviene principalmente dalla Francia tramite autocisterne e ferro cisterne con gli evidenti rischi che tale modalità comporta. Mentre il deposito di Chioggia, approvvigionato via mare, rappresenta in quell’area geografica “una garanzia nella continuità degli approvvigionamenti agli utenti finali, nonché un innalzamento degli standard di sicurezza”. Il testo della memoria dell’Avvocatura è sul sito della Staffetta. STAFFETTA QUOTIDIANA – 17 GENNAIO 2019 – N. 12 Avvocatura Stato Chioggia