Da registrare la delibera 399/2018/R/gas “Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Udine, stazione appaltante dell’Atem Udine 2 – Città di Udine e Centro”, pubblicata il 12 ottobre.
Nell’allegato A della delibera, l’Autorità osserva innanzitutto che “la stazione appaltante ha determinato in modo errato l’importo inerente le garanzie finanziarie”, ottenuto “sommando il 50% del valore del servizio annuo e il 50% del valore del valore di rimborso ai gestori uscenti” invece che sommando “al 50% del valore annuo del servizio l’intero valore di rimborso dei gestori uscenti” (art. 10, comma 5, del decreto 226/2011). L’Arera formula poi osservazioni sulla documentazione resa disponibile nel bando di gara, in particolare che “la stazione appaltante ha valutato le situazioni relative a RAB disallineate rispetto alle medie di settore, procedendo alla stima dei valori rivalutati”. In proposito il regolatore ricorda che è in via di preparazione una determina della Direzione Infrastrutture nella quale sono riportate le modalità operative per la definizione del valore netto parametrico ai fini della verifica dello scostamento VIR-RAB: “Qualora la pubblicazione del bando sia successiva alla pubblicazione di tale determina, si suggerisce alla stazione appaltante di valutare se rivedere le modalità adottate per la rivalutazione delle RAB disallineate”. In alternativa “può essere valutata l’ipotesi di non indicare una propria stima del valore rivalutato, lasciando tale valutazione agli offerenti”.
Altre osservazioni sulla documentazione del bando di gara riguardano l’elenco del personale uscente addetto alla gestione dell’impianto di distribuzione, le domanda di partecipazione alla gara e il numero di clienti dell’Atem.
L’Arera si sofferma inoltre sulla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche – rilevando che l’impostazione scelta dal Comune di Udine “appare non coerente” con le previsioni del decreto 226/2011 – e formula altre osservazioni “sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo”. Quanto a queste ultime, il regolatore nota che “non risulta giustificato il valore adottato” per gli interventi di potenziamento, “pari a un parametro riferito al volume annuo di gas distribuito per km di rete”.
Venendo infine al contratto di servizio, l’Autorità evidenzia “alcune difformità rispetto al contenuto del contratto tipo predisposto dall’Autorità e approvato dal MiSE”. QE, 15-10-2018