Il Tar Lombardia ha annullato, perché deliberata dopo un iter troppo lungo, una multa da 203.000 euro irrogata dall’Autorità per l’energia a Italgas nel 2017 per mancato rispetto dell’obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010 almeno il 50% delle condutture in ghisa, con riferimento alla rete di Venezia
La multa, si ricorda, era arrivata al termine di un procedimento avviato nel 2012, troppo tempo secondo i giudici, che analogamente ad altri casi nei mesi scorsi, hanno annullato la sanzione considerato che “in attuazione delle tempistiche indicate dalla stessa Autorità, l’istruttoria avrebbe dovuto concludersi entro il 19 giugno 2012 ed il provvedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 agosto 2012.
Invece, il provvedimento sanzionatorio è stato adottato in data 6 aprile 2017, ovvero quasi cinque anni dopo il termine stabilito nella deliberazione di avvio del procedimento, pur in assenza di una proroga formale dell’efficacia del predetto termine assunta dall’Autorità procedente”.
Un modus procedendi, nota il Tar, che “si pone in contrasto con la più recente evoluzione giurisprudenziale, che ha affermato la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di pertinenza dell’Autorità”.
Staffetta Quotidiana, 13-5-2021